Il volo aveva più di tre ore di ritardo, per Ryanair tutto era stato causato dal rischio di bird strike (il rischio di colpire stormi di uccelli presenti nell’area di decollo). Ma per il Giudice di Pace il rischio non c’era. È il punto finale di una controversia contro la compagnia aerea per un volo partito da Skiathos per arrivare a Bari. A raccontare i fatti è ItaliaRimborso, una delle associazioni per i consumatori schieratasi al fianco di un viaggiatore presente sul volo FR9420 operato da Ryanair sulla tratta Skiathos Bari del 24 luglio 2024.
Nell’estate di due anni fa, dunque, un volo arrivò con oltre tre ore di ritardo nel capoluogo pugliese e per questo il viaggiatore aveva fatto richiesta di rimborso, rifiutata dalla compagnia. Per questo il passaggio per vie legali. ItaliaRimborso era stata incaricata di essere mandataria del passeggero, e la sentenza ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004 e condannando la compagnia aerea al pagamento di 250 euro.
La vicenda trae origine dal volo. Il collegamento, programmato con arrivo all’aeroporto di Bari Karol Wojtyła, raggiunse la destinazione finale con un ritardo superiore alle tre ore rispetto all’orario previsto, circostanza che ha consentito al passeggero di richiedere la compensazione pecuniaria contemplata dalla normativa europea a tutela dei viaggiatori aerei. Nel corso del giudizio, la compagnia irlandese aveva attribuito il ritardo a una circostanza eccezionale legata alla presenza di stormi di uccelli nell’area aeroportuale di Skiathos, situazione che avrebbe comportato limitazioni operative e indisponibilità di slot da parte del controllo del traffico aereo.
Il Giudice di Pace ha però respinto. La sentenza evidenzia come la documentazione prodotta da Ryanair sia risultata insufficiente a dimostrare un collegamento concreto tra il presunto bird strike e il ritardo contestato. Il giudice sottolinea che i documenti depositati dalla compagnia non consentissero di ricondurre con certezza le informazioni tecniche riportate al volo oggetto della controversia né di dimostrare che l’evento avesse effettivamente causato il ritardo subito dal passeggero. Secondo quanto affermato nella decisione, il semplice richiamo a una circostanza eccezionale non è sufficiente per liberare il vettore dalla responsabilità prevista dalla normativa europea. È infatti la compagnia aerea a dover fornire una prova rigorosa dell’evento eccezionale e della sua incidenza diretta sul volo interessato, onere che nel caso esaminato non è stato assolto.
La pronuncia ribadisce inoltre un principio ormai consolidato nella giurisprudenza europea. I passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore devono essere equiparati ai passeggeri di voli cancellati ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento CE 261/2004. Nel dispositivo finale, il giudice ha quindi rigettato le circostanze eccezionali, dichiarando il diritto del passeggero a ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro.
La sentenza rappresenta un ulteriore importante precedente a tutela dei diritti dei passeggeri aerei e conferma l’orientamento dei giudici italiani nell’imporre alle compagnie una prova concreta e dettagliata delle circostanze eccezionali invocate per sottrarsi agli obblighi risarcitori previsti dalla normativa europea. Per ItaliaRimborso, la decisione costituisce l’ennesima conferma della validità delle azioni intraprese in favore dei viaggiatori che subiscono disservizi aerei e vedono negati i propri diritti dalle compagnie di trasporto.







