L’autovelox scattava fotografie, ma non era omologato. Perciò un automobilista verrà risarcito: si è chiusa ad aprile 2025 una vicenda cominciata tre anni prima, con una ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Bari il 3 aprile 2022. Al centro della vicenda un autovelox presente sulla strada statale 16, nel Comune di Bari: segnalava gli automobilisti che superavano i limiti di velocità – cui venivano di conseguenza elevate multe – solo che non era omologato. Ed è questo che ha fatto la differenza nella sentenza del Giudice di pace di Bari, l’avvocata Nicoletta Palmieri. Ha dato ragione a un automobilista – assistito dall’avvocato Roberto Iacovacci del Foro di Latina – condannando la Prefettura di Bari al pagamento delle spese di giudizio, pari a 543 euro.
La motivazione è chiara, così come presentata dall’agenzia giornalistica Lps che ha diffuso la notizia: “In ordine al profilo concernente l’omologazione, opera precipuo riferimento alla intervenuta giurisprudenza della Suprema Corte in materia che ha statuito sulla illegittimità dell’accertamento effettuato con uno strumento approvato e non omologato considerando corretta la distinzione tra procedimento di omologazione e di approvazione che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. L’omologazione ministeriale autorizza, infatti, la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
L’apparecchio Sodi106, posizionato lungo la strada statale 16, nel Comune di Bari, è quindi considerato illegittimo perché non omologato. Gli automobilisti sanzionati, potranno fare valere le loro ragioni attraverso ricorso da presentare al Prefetto di Bari entro 60 giorni dal giorno della notifica della sanzione, oppure direttamente al Giudice di pace di Bari ma entro il termine più breve di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.





