Tamponi a scuola, cambia la procedura. E stavolta dovrebbe essere un punto di svolta definitivo, con un sistema (finalmente) semplificato. Da ieri, 26 gennaio 2022, gli alunni pugliesi interessati dai provvedimenti di quarantena scolastica potranno accedere ai tamponi antigenici gratuiti dal pediatra, in farmacia o nei laboratori autorizzati dalla Regione, semplicemente presentando un modulo di autocertificazione (che trovate in coda al pezzo), dopo invio di richiesta da parte della scuola tramite Registro elettronico. A confermare la novità è Luigi Nigri, presidente della Federazione italiana dei medici pediatri pugliese. “Da ora in poi, nei casi di positività nelle classi, le scuole dovranno inviare gli elenchi degli alunni al Dipartimento di prevenzione della Asl – spiega Nigri – mentre si avvia la Dad per il periodo previsto a seconda dell’ordine di scuola. Cambia, però, la procedura di esecuzione dei tamponi: i bambini riceveranno dalla scuola attraverso Registro elettronico dei moduli con indicazione del giorno in cui eseguire il tampone: in farmacia, dal pediatra o in un laboratorio di analisi convenzionato”. Nessun passaggio, dunque, dal pediatra per prenotare il tampone. Nel giorno stabilito, basterà recarsi dal pediatra, in farmacia o nel centro analisi, con autocertificazione, documenti del bambino e del genitore, per ottenere la gratuità: l’esito del tampone rapido andrà presentato direttamente alle scuole per il rientro, senza alcuna certificazione aggiuntiva del pediatra.
A confermare la novità è una circolare della Regione Puglia, che spiega come ‘l’Accesso ai test antigenici rapidi a carico del Servizio Sanitario per finalità di sorveglianza scolastica’ sarà possibile ‘presso gli erogatori (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie) facenti parte della rete regionale degli erogatori SARS-CoV-2’. Con il modello di autodichiarazione per l’erogazione, si ottiene la gratuità dei test per finalità di “Sorveglianza scolastica”.
L’esecuzione del test antigenico rapido è previsto per le finalità:
a) di sorveglianza scolastica dei bambini che sono contatti di casi confermati (positivi) scolastici delle scuole primarie (6-11 anni) ossia il T0 (Tampone al tempo zero) e il T5 (Tampone al tempo 5);
b) di uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole del sistema integrato di educazione e istruzione (0-6 anni);
c) di uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole primarie (6-11 anni);
d) di uscita dalla quarantena e rientro a scuola degli alunni minorenni o maggiorenni delle scuole secondarie di I e II grado (per i soli casi previsti dalla Circolare interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022).
I test possono essere erogati – fino a nuova disposizione – a condizione che:
1. il Dirigente dell’Istituto Scolastico produca specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico di classe, in favore delle famiglie, nonché degli alunni maggiorenni indicando la presenza di uno o più casi;
2. il Dirigente dell’Istituto Scolastico produca specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico di classe, al fine dell’esecuzione del test successivo (ove previsto) (T5 e/o T10);
3. il genitore/tutore/affidatario del minore nonché l’alunno maggiorenne:
a. presenti all’erogatore del test il modello di autodichiarazione, debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;
b. produca copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
c. esibisca la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;
4. l’erogazione avvenga sempre previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test.
Farmacie, laboratori di analisi e relativi punti prelievo, autorizzati all’erogazione dei test per motivi di sanità pubblica e sorveglianza scolastica dovranno:
a) accettare le autodichiarazioni debitamente compilate e complete della copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
b) verificare i dati presenti nelle autodichiarazioni;
c) verificare e utilizzare i dati presenti nella tessera sanitaria del bambino/alunno per la registrazione informatica;
d) sottoscrivere, per verifica e accettazione, le autodichiarazioni ricevute e da conservarsi agli atti della struttura erogatrice per ogni eventuale verifica;
e) rilasciare copia dell’autodichiarazione (ove richiesto) in favore dell’interessato;
f) erogare il test antigenico rapido il quale dovrà rientrare nell’elenco europeo dei test ammessi;
g) registrare immediatamente e correttamente nel sistema informativo regionale “IRIS” (Gestione semplificata) tutti i dati previsti;
h) generare e stampare l’attestato di esito del test antigenico rapido da consegnarsi al genitore /tutore/affidatario del minore o all’alunno maggiorenne.
In caso di esito positivo al test, il soggetto dovrà osservare immediatamente l’isolamento domiciliare e attendere le indicazioni del SISP ASL territorialmente competente.
Per il rientro a scuola sarà sufficiente l’esibizione da parte del genitore/tutore/affidatario del minore o all’alunno maggiorenne nonché del personale scolastico, dell’attestato di esito negativo del test antigenico rapido effettuato per le finalità di sorveglianza scolastica. Si specifica, inoltre, che gli alunni/studenti e il personale scolastico appartenenti a sezioni/classi in quarantena che non effettuano il test al decimo giorno, ma che osservano i 14 giorni di quarantena dal contatto con il caso Covid-19, devono produrre al rientro a scuola una autocertificazione di assenza di sintomatologia.







