La legge non prevede che un detenuto agli arresti domiciliari possa allontanarsi da casa per votare. Sembra assurdo, e invece è proprio così. L’esistenza di questo vuoto normativo è stata ribadita da un giudice del Tribunale di Bari, che ha rigettato l’istanza presentata a tal fine in favore di un 23enne barese. Il magistrato si è allineato con il parere sfavorevole del pubblico ministero il quale motiva così: “atteso che la legge non prevede la possibilità di allontanarsi per votare”. E, in effetti, la questione sta proprio in questi termini. Sul punto, a fronte del silenzio della normativa, si è creato inevitabilmente un vero e proprio paradosso giuridico, alla luce del fatto che il diritto di voto è un diritto fondamentale garantito dall’articolo 48 della Costituzione, che recita così: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico (…)Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. Il soggetto in questione, pur coinvolto in altre vicende giudiziarie, non è stato ritenuto socialmente pericoloso, non ha una sentenza irrevocabile di condanna e di conseguenza non gli è stata comminata alcuna pena accessoria relativa all’interdizione del diritto di voto. Il suo arresto risale al dicembre scorso, quando venne raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per il possesso di un grosso quantitativo di materiale pirotecnico, e il processo a suo carico prenderà il via il prossimo 12 giugno.
“Non ho parole, si tratta di una palese violazione dell’articolo 48 della carta costituzionale – dichiara l’avvocato Nicolò Nono Dachille – il mio cliente in passato ha già ricevuto tre permessi per recarsi dal dentista, e non c’è mai stato nessun problema. Non ha mai tentato di evadere. Così come non ha mai infranto le prescrizioni previste dagli arresti domiciliari”. Il diritto di voto è garantito ai detenuti nelle strutture penitenziarie, a patto che siano residenti nello stesso comune in cui si trova la casa circondariale – secondo una circolare del Ministero dell’Interno – dove viene appositamente allestito un seggio speciale. Discorso analogo per gli elettori ricoverati in ospedale o nelle case di cura. Ma la legge nulla dice in relazione a coloro che si trovano agli arresti domiciliari. Di conseguenza, ci si trova davanti ad una aberratio legis in base alla quale chi è soggetto ad una limitazione più stringente della libertà personale – come i detenuti in carcere – può esercitare liberamente il diritto di voto, a differenza di coloro che si trovano ai domiciliari.






