Come ogni anni arriva l’ordinanza per mantenere l’ordine pubblico durante le festività natalizie riguardo alla somministrazione delle bevande e l’utilizzo di fuochi d’artificio. In particolare è fatto divieto, dalle 12 alle 24 del 23 e 24 dicembre e dalle 12 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio 2025, in tutto il territorio comunale:
· di diffondere musica all’esterno degli esercizi pubblici con diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica. Consentita la diffusione di musica dal vivo mediante l’uso di strumenti musicali e non la riproduzione di tracce sonore registrate.
· di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
· di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
· di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
· di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
· di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza. Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite:
· con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500;
Per le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni amministrative, è prevista altresì la sospensione del titolo abilitativo per un periodo fino a cinque giorni.
Per quanto riguarda invece l’ordinanza recante il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, si ordina:
1. dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.). Esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di ogni tipo di fuoco d’artificio in luogo pubblico e anche in luogo privato nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio 2025, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
3. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
4. il divieto di cessione di articoli pirotecnici del tipo “petardo” come ad esempio cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari.
5. il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18 di fuochi di categoria F2 e F3.
6. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;
7. il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.







