Chiede il trasferimento da Altamura a Lecce per assistere assieme a sua moglie il figlio disabile, il Vice Capo Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano glielo nega. Ma arrivano i giudici del Tar Puglia a restituirgli speranze.
È la storia di un Sergente Maggiore Capo, in servizio presso il 7° Reggimento Fanteria Bersaglieri di Altamura con l’incarico di “Sistemista Servizi Informatici” e assistito dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, che ad agosto scorso aveva chiesto ai suoi superiori essere provvisoriamente assegnato a Lecce, al fine di assistere il proprio figlio minore, affetto da ritardo globale dello sviluppo con disturbo dello spettro autistico, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità. Una patologia, aveva spiegato, che richiedeva “la presenza costante e insostituibile di entrambi i genitori, non solo per mere esigenze assistenziali, ma per lo sviluppo psico-relazionale del bambino”. Ma nulla, il trasferimento era stato negato, nonostante l’esistenza di un posto vacante per sottufficiali a Lecce, seppur per un incarico diverso, e la possibilità di sostituirlo nella sede di Altamura con uno dei 25 nuovi sergenti specializzati in “Informatico/Sistemista servizi informatici” il cui corso di formazione si sarebbe concluso pochi mesi dopo.
A quel punto, si è rivolto alla giustizia amministrativa, evidenziando come la sua assenza da casa per almeno 5 giorni la settimana, a causa della distanza logistica tra la sede di servizio e il domicilio familiare, impedisse una partecipazione attiva alle terapie intensive e quotidiane del figlio, nonché la costruzione di un indispensabile rapporto affettivo e di riferimento. Il ricorso, presentato contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, è stato discusso e accolto dai giudici della prima sezione del Tar, presidente Leonardo Spagnoletti, che hanno evidenziato l’illegittimità del provvedimento di diniego, che “appare viziato da una carenza di bilanciamento tra gli interessi contrapposti, ovvero tra le esigenze di servizio dell’Amministrazione militare e la gravissima situazione familiare del ricorrente.
La condizione del figlio minore, affetto da un disturbo dello spettro autistico in stato di gravità e riconosciuto portatore di handicap al 100% – si legge nella decisione – non è stata adeguatamente ponderata né nel provvedimento iniziale, né nelle successive difese dell’Amministrazione. Il trasferimento – concludono – è di per sé strumentale alla tutela del disabile e richiede una verifica accurata e una motivazione concreta delle esigenze organizzative, le quali non possono essere meramente generiche o apodittiche”. Ricorso accolto, divieto di trasferimento annullato.







