Entrano in vigore da oggi le nuove misure per la gestione dei casi di positività nelle scuole decise dal Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio. In Italia, secondo alcuni calcoli, sono oltre 600mila i bambini ed i ragazzi, finora in dad, che torneranno in classe.
Nella scuola dell’infanzia fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. Nella scuola elementare fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
Nelle scuole medie e superiori con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2. Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Di seguito, le risposte del Ministero alle domande più frequenti.
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
– La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022)
Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.
– Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)
Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.
– A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022)
Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.
– È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro? (aggiornamento 10 settembre 2021)
A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie.
– Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte? (aggiornamento 10 settembre 2021)
Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.
– Si possono fare viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche? (aggiornamento 10 settembre 2021)
Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.
– Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno delle palestre scolastiche? (aggiornamento 10 settembre 2021)
Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.
– Come si utilizza la mensa? (aggiornamento 10 settembre 2021)
La somministrazione può avvenire nelle forme usuali, a mensa, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati: a) il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali; b) l’igiene personale. Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l’organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti.
USO DELLA MASCHERINA A SCUOLA
– Chi deve indossare la mascherina a scuola? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, ha precisato che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per tutti, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
– Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l’autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l’uso continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (vedi quesito n. 2). Suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.








