“Atteggiamenti sconvenienti” ma posti in essere “senza malizia”. Il Tribunale di Trani ha assolto un professore di educazione fisica dall’accusa di atti sessuali ai danni di alcune allieve minorenni. La vicenda risale a diversi anni fa, precisamente al 2019, quando il docente prestava servizio in una scuola superiore di un paese dell’hinterland Barese. Oggetto delle contestazioni, alcuni gesti inopportuni. Come quello di aver spinto una studentessa di 15 anni in direzione del pallone, poggiando la mano sulla parte alta del fondoschiena. In un’altra occasione, a fronte della richiesta di un’allieva di poter utilizzare il telefono cellulare, l’avrebbe invitata a recarsi nello spogliatoio, introducendosi anche lui: il professore avrebbe poi messo la mano sul fianco della ragazza, spingendola verso il bagno dove la stessa aveva chiesto di andare.
Infine un altro episodio, sempre durante la lezione: sul campo di pallavolo, si sarebbe avvicinato da dietro ad un’allieva che stava per effettuare una battuta, appoggiando il suo corpo contro la sua schiena. All’epoca dei fatti, la stessa scuola aveva comunicato l’accaduto al Provveditorato: era poi stato aperto un procedimento disciplinare a carico del professore, conclusosi con un’archiviazione. Lo stesso, sentito a verbale, aveva categoricamente negato gli addebiti.
“Le persone offese – si legge in sentenza – non mostrato alcun segno di astio o rancore nei confronti dell’imputato, dipinto da loro stesse come un bravo docente”. E ancora: “Non appare nella specie superabile ogni perplessità ed incertezza sul fatto che la narrazione della vicenda resa dalle persone offese possa essere stato il frutto d’una percezione falsata circa il reale svolgimento dell’accaduto, senza che ciò comporti l’affermazione che la narrazione dei fatti delle predette (cui non va disconosciuta coerenza interna, univocità e intrinseca buona fede) abbia avuto caratteristiche menzognere”. I testimoni, poi, con le loro dichiarazioni hanno consentito “di far emergere l’immagine di un professore ligio al dovere, che mai aveva dato problemi o ragione di sospetto alcuno”. “Invero – concludono i giudici – è plausibile ritenere che l’imputato, avvicinandosi alle vittime, inavvertitamente, abbia finito per serbare atteggiamenti certamente sconvenienti, con gesti che devono tuttavia ritenersi casuali ed involontari, senza avere l’intenzione di far loro subire un atto sessuale non dovuto”.








