Esattamente un mese fa, nella prima settimana di settembre, il Governo aveva varato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale: misure d’urgenza – di fatto, consigli e imposizioni in ambito luce e gas – per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, ridimensionare quindi la dipendenza dal gas russo alla luce del conflitto in Ucraina e comunque ridurre l’uso del gas in generale (qui tutte le ‘misure comportamentali’ consigliate, dalla doccia alla lavatrice). Come da programma, quindi, nelle scorse ore il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha trasformato quel documento in legge firmando il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale.
Nel testo del decreto, nessuna sorpresa. Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno, mentre il periodo di funzionamento è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. Nello specifico, le date cambiano a seconda della fascia climatica in cui è inserito il Comune. In Italia le zone climatiche sono 6. In Puglia se ne trovano 3 diverse e nella sola provincia di Bari ci sono 16 comuni etichettati con la lettera C e 25 comuni con la lettera D (qui la mappa, comune per comune, con le indicazioni sul quando e per quante ore si potranno accendere i termosifoni). A Bari città, mentre nel 2021 è stato possibile accendere i termosifoni dal 15 novembre al 31 marzo anche per 10 ore al giorno, quest’anno si potranno accendere solo dal 22 novembre al 23 marzo e potranno funzionare al massimo per 9 ore al dì.
Nel decreto però è specificato che “in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali possono autorizzare l’accensione degli impianti anche al di fuori dei periodi indicati, purché per una durata giornaliera ridotta”. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di un grado. E al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. Le riduzioni, però, hanno delle esenzioni. Erano già note quelle per gli edifici adibiti a luoghi di cura come ospedali, case di riposo e simili. Come prevedibile, nel decreto, completano la lista scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili. Più gli edifici industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe. Oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Spinosa la questione dei controlli. All’articolo 2 il decreto recita così: “I controlli relativi al rispetto del presente decreto sono eseguiti dall’autorità competente di cui al punto 3 dell’allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 74/2013 o dalle autorità definite dalla corrispondente legge regionale o delle province autonome, nel caso si sia usufruito della clausola di cedevolezza di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Questa la teoria, che in materia di controllo quindi non prevede novità, ma l’applicazione di leggi già esistenti. Sia dal Comando della Polizia Locale di Bari sia dal palazzo della Città Metropolitana, però, hanno assicurato che mai funzionari facenti capo a loro avevano effettuato ispezioni di questo tipo (qui l’articolo). Dunque, chi controllerà? L’interrogativo, al momento, resta senza risposta.







